REACH è un regolamento della Comunità europea sulle sostanze chimiche e il loro uso sicuro (EC1907 / 2006). Tratta registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. La legge è entrata in vigore il 1° giugno 2007. L'obiettivo di REACH è quello di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso una migliore e più tempestiva identificazione delle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche.
Lancashire Sock Manufacturing Company è un fornitore di articoli, secondo la definizione di REACH. Le "sostanze" contenute in questi articoli non sono intenzionalmente rilasciate, né gli articoli contengono nessuna delle sostanze presenti sull’elenco di sostanze dei candidati SVHC aggiornato.
Per quanto riguarda le altre sostanze necessarie per la realizzazione dei prodotti da noi forniti, siamo dipendenti come utenti a valle dall'iscrizione da parte del fabbricante o dell'importatore. Abbiamo fatto in modo, per quanto possibile, che tutte le sostanze che utilizziamo nei nostri processi in quanto tali o in preparati siano pre-registrate o registrate dai nostri fornitori entro il termine prescritto.
Anche se i nostri prodotti attualmente non rientrano nel campo di applicazione del requisito di registrazione di REACH, continuiamo a monitorare i regolamenti dell'Unione europea per le modifiche che possono richiedere la nostra attenzione.
Lancashire Sock Manufacturing Company sostiene pienamente i vari sforzi del settore in tutto il mondo per eliminare gradualmente l'uso di elementi indesiderati da materiali e processi produttivi.
Lancashire Sock Manufacturing Company conferma il proprio impegno a ridurre continuamente l'impatto sull'ambiente e lavora a stretto contatto con clienti e fornitori per identificare e rapidamente eliminare le sostanze pericolose dai prodotti.
La vostra attività è importante per Lancashire Sock Manufacturing Company e faremo del nostro meglio per fornirvi il più alto livello di servizio e supporto.
Approvata da:
Mr. G. W. Ormerod,
Amministratore Delegato
|
|
|